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TSO – FAQ

TSO = TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

  • COS’ E’? Ricovero psichiatrico coatto (contro la nostra volontà)
  • CHI LO DISPONE? Il Sindaco del comune di residenza o presso cui ci si trova
  • CHI LO PROPONE? Un medico (non importa se psichiatra o meno, appartenente alla struttura pubblica o privato)
  • CHI LO CONVALIDA? Un medico operante nella struttura sanitaria pubblica (spesso l’Ufficiale Sanitario)
  • QUANDO PUO ESSERE FATTO? Quando i due medici di cui sopra dichiarano:
    • che la persona è affetta da alterazioni psichiche tali da doversi attivare urgenti interventi terapeutici;
    • che la stessa rifiuta tali interventi;
    • che non esistano alternative extra ospedaliere al ricovero.
  • CHI VIGILA? il Giudice Tutelare competente nel territorio del Comune che ha disposto il TSO (generalmente operante presso le pretre). A lui il Sindaco deve inviare, entro 48 ore dalla firma, il provvedimento corredato dalle certificazioni mediche. Il Giudice Tutelare assunte le informazioni del caso può convalidare o non convalidare il ricovero
  • DOVE PUO ESSERE EFFETTUATO? Solo presso i reparti psichiatrici istituiti presso gli ospedali civili.
  • IL RICOVERO: QUANTO DURA? 7 giorni. Rinoovabili con provvedimento del sindaco su proposta del rpimario del reaprto psichiatrico.
  • CHI VIGILA SUL RINNOVO DEL TSO? Il giudice tutelare. A lui il Sindaco manada il provvedimento di proroga del T.S O
  • CHE DIRITTI ABBIAMO?
    • abbiamo diritto alla notifica del provvedimento di TSO. In assenza di questa notifica nessuno può obbligarci a seguirlo o ad assumere terapie (esclusi i casi di comportamento penalmente rilevanti e i casi in cui si ravvisino gli estremi dello stato di necessità)
    • abbiamo diritto a presentare ricorso avverso al TSO al Sindaco che lo ha disposto. Questi deve risponderci entro 10 (!) giorni. Questo ricorso può essere proposto anche da chi ne ha interesse ( familiari, amici, associazioni…). Per ridurre i tempi conviene inviarne copia al Giudice Tutelare, specie se il ricorso parte entro le prime 48 ore dal ricovero (quando presubilmente non ha ancora convalidato il provvedimento).
    • abbiamo diritto ad avanzare richiesta di revoca al Tribunale, chiedendo la sospensione immediata del TSO e delegando, se vogliamo, qualcuno a rappresentarci in giudizio.
    • abbiamo diritto a scegliere, ove possibile, il reparto presso cui essere ricoverati.
    • abbiamo diritto a conoscere le terapie che ci vengono somministrate e a poter scegliere fra una serie di alternative;
    • abbiamo diritto a comunicare con chi riteniamo opportuno;
    • abbiamo diritto ad essere rispettati nella nostra dignità psichica e fisica. Anche se sottoposti a trattamento obbligatorio nessuna contenzione fisica può esserci applicata, se non in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario alla somministrazione della terapia. Gli atti di contenzione di natura punitiva sono reati penalmente perseguibili;
    • abbiamo diritto a dettare nella nostra cartella clinica ogni informazione riguardante il nostro stato di salute e i trattamenti che riceviamo
    • abbiamo diritto a conoscere i nomi e la qualifica degli operatori del reparto (essi devono indossare cartellini di riconoscimento).

Posted in Letteratura antipsichiatrica.

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